Art. 2.

      1. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.